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ENCICLICA
CELEBRATIONEM MAGNI
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XIV

 

A tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi ed agli altri Ordinari locali aventi pace e comunione con la Sede Apostolica.

Il Papa Benedetto XIV.
Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione.

Con l’aiuto di Dio, abbiamo concluso in quest’alma Città la celebrazione del Grande Giubileo. Secondo l’antica consuetudine, abbiamo chiuso in Vaticano la Santa Porta della Basilica del Principe degli Apostoli che Noi stessi con solenne rito, avevamo aperta all’inizio dell’Anno Santo. Così pure le porte delle altre Basiliche, cioè di San Paolo sulla via Ostiense, di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore, per nostro incarico sono state aperte e chiuse dai Cardinali Legati di Santa Romana Chiesa, da Noi deputati a tale rito. Invero, Noi abbiamo molti e giusti motivi d’intimo compiacimento e di rendere infinite grazie a Dio Onnipotente, da cui proviene ogni bene, poiché tutto ciò che in questa occasione era nei nostri voti ha avuto compimento, e ciò che abbiamo ordinato di fare è stato eseguito col massimo zelo. Avevamo ordinato a suo tempo che in tutto il nostro Dominio le strade fossero sistemate e spianate per comodità dei pellegrini e il tutto è stato eseguito in modo accurato e tempestivo. Avevamo disposto che si facesse incetta di provviste alimentari, sia in tutto il territorio del predetto Dominio, sia soprattutto nell’Urbe, in modo che i pellegrini in viaggio per lucrare il Giubileo, e che quindi dovevano soggiornare nell’Urbe, trovassero a equo prezzo di che soddisfare alle loro esigenze, a differenza di ciò che di solito accade là dove non vengono accumulate le derrate necessarie in occasione di uno straordinario afflusso di folla; anche a questa nostra disposizione si è prontamente obbedito. Inoltre, nell’anno precedente a quello in cui fu indetto il Giubileo, Noi raccomandammo caldamente a chi competeva, di restaurare le Chiese dell’Urbe e di accrescerne lo splendore e le decorazioni, nei limiti del possibile e per quanto esigeva il culto divino: non possiamo esprimere compiutamente tutta la soddisfazione che Noi abbiamo provato a questo riguardo e tutta la gioia dell’animo Nostro quando abbiamo visto risplendere ovunque il decoro della Casa di Dio.

In verità, al Nostro invito, con il quale abbiamo incitato tutti i Cristiani sparsi in ogni luogo della Terra a venerare le dimore dei Santi Apostoli e ad approfittare del Tesoro dell’Indulgenza, ha risposto un’incredibile folla di persone, che sono venute qui anche da lontanissime regioni, dall’Armenia, dalla Siria, dall’Egitto e da altre, tanto che è stata superata di gran lunga la partecipazione di persone registratasi in parecchi altri Giubilei, come Noi stessi abbiamo visto in Roma nei due precedenti anni giubilari.

Noi stessi non avevamo trascurato d’inviare ovunque esortazioni affinché i pellegrini fossero accolti benevolmente non solo nel territorio a Noi soggetto, ma anche nei Domini degli altri Principi e Repubbliche e fossero ospitati in modo tale da poter affermare che si erano rinnovati gli antichi esempi di carità, per cui ancor oggi si celebrano i pellegrinaggi alle sacre tombe degli Apostoli: neanche in questo caso Ci rimase alcunché da desiderare. Inoltre con scritti Apostolici abbiamo esortato i Venerabili Fratelli Vescovi di tutte le Chiese ad impegnarsi attivamente, in modo che i fedeli soggetti al loro governo, che in quella occasione affrontavano il viaggio verso Roma, fossero ampiamente informati sia sulla natura ed utilità del Sacro Giubileo, sia sul giusto modo di trarne beneficio. Che tale disposizione sia stata puntualmente eseguita lo si evince da quanto si dice: mai altre visite alle Sante Basiliche si susseguirono con tanta frequenza di folla e con tanto palesi testimonianze di devozione e di pietà, come nello scorso anno. Inoltre innumerevoli fedeli, come abbiamo appreso dalla relazione dei Penitenzieri, si sono dedicati alla purificazione delle loro anime, con le confessioni generali dei peccati, con la sincera espressione di pentimento e di compunzione; altri poi in gran numero, abiurando onestamente l’eresia che professavano, sono felicemente ritornati nel grembo della Santa Cattolica Romana Chiesa.

1. In verità, la devozione dei Romani non si dimostrò inferiore a quella dei forestieri. Infatti, avendo Noi ordinato che con l’avvicinarsi dell’Anno Santo e anche lungo il suo corso si celebrassero le Sacre Missioni nelle piazze e nelle Chiese di Roma, è incredibile con quale afflusso e con quanta devota passione il Popolo Romano abbia rivolto l’animo all’ascolto della predicazione della parola di Dio. E da qui soprattutto hanno origine quei magnifici esempi di penitenza e di religiosità offerti dai cittadini di ogni ceto, in gara d’emulazione nel praticare le devozioni dell’Anno Santo. Certamente, coloro ai quali conveniva splendere per più intensa luce di buone opere, come candele poste sul candelabro, corrisposero talmente ai Nostri voti e alla nostra attesa, che Ci gloriamo di aver tratto dalla loro pietà la più grande consolazione e immenso gaudio. Infatti, non solo abbiamo rimirato con i nostri occhi i Venerabili Fratelli Nostri Cardinali della Santa Romana Chiesa e i Vescovi e i Prelati della Nostra Curia e gli altri notabili dell’Urbe e i nobili di entrambi i sessi frequentare assiduamente le sacre funzioni delle predette Missioni; ma anche, per tutto il corso dell’Anno Santo, vedemmo in parte, e in parte Ci fu riferito, che devotamente compirono le prescritte visite delle Chiese; servirono umilmente alle mense dei pellegrini, lavarono loro i piedi nei pubblici ospizi e talora li indottrinarono più con l’esempio che con le parole; intervennero assiduamente alle pubbliche funzioni della Chiesa; con generose elemosine alleviarono le miserie dei poveri; sostennero con il loro peculio la spesa dei luoghi pii (spesa alla quale non avrebbero potuto far fronte i beni di tali luoghi), in quanto considerarono loro dovere offrire con munifica liberalità un tetto, un giaciglio, una tavola all’infinita moltitudine di pellegrini.

Queste cose, essendo avvenute al cospetto di quasi tutto il mondo cattolico, sicuramente costringeranno al silenzio quegli spudoratissimi uomini che, estranei ad ogni legame con la Chiesa, hanno osato affermare in modo calunnioso che la celebrazione del Giubileo nell’Urbe non deve essere altrimenti definita che un cumulo di scandali e una trovata per far quattrini.

2. Per la verità, già all’inizio dell’Anno Santo Noi, seguendo gli esempi dei Nostri Predecessori, con la pubblicazione della Costituzione che comincia Paterna Charitas concedemmo – non solo ai Monaci, agli Anacoreti, agli Eremiti e a coloro che erano trattenuti in carcere, ma anche a coloro che a causa di qualche infermità fisica si trovassero impossibilitati a venire a Roma – la possibilità di ottenere fuori Roma la sacra Indulgenza e gli altri benefici annessi al Giubileo Universale, sostituendo alle visite delle Basiliche Romane altri atti di devozione, secondo le sagge prescrizioni dettate dai loro Prelati e Superiori. Per quanto riguarda coloro che né da legge di clausura né da infermità fisica erano impediti ad affrontare il viaggio a Roma, è risaputo che non fu sempre una sola la disciplina adottata dalla Sede Apostolica nel concedere o nel negare loro la facoltà di conseguire l’Indulgenza e gli altri benefici annessi al Giubileo, anche fuori Roma, nel corso dell’Anno Santo; anche se si trattasse di persone di alto rango, che è bene tenere in particolare considerazione.

Quanto al Nostro Predecessore Papa Clemente VI, si legge che non poté indursi a concedere l’Indulgenza dell’Anno Santo, che allora si celebrava in Roma, a Ugone, Re di Cipro, quantunque questi la desiderasse ardentemente e asserisse che certi importanti affari pubblici gl’impedivano di compiere il viaggio a Roma. Il Papa rispose: “Sebbene parecchi altri Principi, come te, abbiano avanzato la stessa richiesta, i Venerabili Fratelli Nostri, considerando che l’Indulgenza è concessa sia per la salvezza delle anime, sia per l’onore e la venerazione dei Santi, non hanno in alcun modo voluto che la si concedesse ad alcuno, se non avesse visitato le Basiliche e le Chiese”.

Per contro, l’altro Nostro Predecessore Papa Bonifacio IX, durante l’Anno Santo concesse al Principe Cattolico Riccardo d’Inghilterra e al Re Giovanni del Portogallo di potersi avvantaggiare dell’Indulgenza del Giubileo fuori di Roma, attribuendo ai loro Confessori la facoltà di prescrivere loro altre azioni virtuose da compiere in sostituzione del viaggio a Roma e della visita alle Basiliche della stessa Roma. Abbiamo altresì notizia che Papa Sisto V, anch’Egli Nostro Predecessore, mentre celebrava il Giubileo a Roma, consentì al Re e alla Regina di Castiglia e di Leone e ai loro parenti, Generali e Baroni di poter ottenere l’Indulgenza del Giubileo compiendo altri atti di devozione pur senza presentarsi a Roma per visitare le Sacre Basiliche. Abbiamo anche saputo che analoghe sono le concessioni dovute a Papa Giulio III, pure Nostro Predecessore (che parimenti celebrava l’Anno Santo) a favore di Carlo V Imperatore dei Romani, di suo figlio Filippo proclamato Principe di Spagna, e di altri Principi. Perciò Noi, ricalcando le orme di questi Pontefici testé menzionati, non abbiamo affatto rifiutato di concedere ai Re Cattolici Nostri Carissimi Figli in Cristo, che lo richiedevano, e agli altri Principi i quali, non per motivi di salute o di età ma per ragioni di Stato fossero impediti di recarsi a Roma, che in virtù di altre salutari opere di pietà ad essi opportunamente prescritte, in sostituzione di tale viaggio e della loro presenza, potessero disporsi ad ottenere l’indulgenza del Sacro Giubileo anche nel corso dell’Anno Santo.

3. In verità, nel concedere tali deroghe, Noi non ci siamo allontanati affatto dalla consuetudine e dalle regole dei Nostri Predecessori, come risulta da quanto detto finora, e anzi, nella varietà di tale disciplina abbiamo scelto la parte più mite e benigna; così ora è nostra intenzione di conservare lo stesso modo di agire. Infatti, concluso l’Anno Santo, intendiamo estendere ed ampliare l’Indulgenza e i benefici del Giubileo alle altre parti del Mondo Cattolico, per il bene di tutti i fedeli di Cristo, anche di coloro che in tale Anno non sono venuti a Roma. Tempo fa, il lodato Nostro Predecessore Papa Sisto IV, avendo constatato che nel 1475, anno del Giubileo da Lui celebrato, per paura delle guerre e per le strade malsicure, era stato scarso il numero dei pellegrini che erano accorsi a Roma; per provvedere alla salute dei fedeli di Cristo (soprattutto delle nazioni lontane) decise e permise che coloro che nell’anno successivo, dal primo maggio fino alla fine dell’anno, si fossero recati a Bologna e colà avessero visitato le quattro Chiese indicate dal Pontefice stesso, potessero lucrare l’Indulgenza del Giubileo, la quale l’anno precedente era stata concessa a coloro che si erano recati a Roma; pertanto si racconta che un’eccezionale moltitudine di pellegrini, in quella occasione, confluì a Bologna da ogni parte del mondo.

Dell’altro Pontefice già ricordato, Gregorio XIII, resta la Lettera Apostolica con cui, dopo la celebrazione in Roma del Giubileo nell’anno 1575, e in seguito alle preghiere di San Carlo Borromeo, allora Arcivescovo di Milano, estese lo stesso Giubileo alla città e al popolo di Milano, lasciando all’arbitrio di quello stesso santissimo Prelato di stabilire il modo e il tempo di approfittare del Giubileo, nonché d’indicare le Chiese che si dovevano a tal fine visitare. Ciò che fu dall’Arcivescovo effettuato con grande edificazione del Popolo, attestano diffusamente gli Atti della Chiesa di Milano e i biografi dello stesso San Carlo. Ma anche il predetto Clemente VI, che non volle concedere l’Indulgenza del Giubileo a coloro che nel corso dell’Anno Santo non si fossero recati a Roma, trascorso l’Anno Santo 1350 concesse ai Frati dell’Ordine di Sant’Agostino (che nella Festa di Pentecoste immediatamente successiva erano convenuti a Basilea per celebrare il Capitolo Generale del loro Ordine) la stessa Indulgenza che ognuno di loro avrebbe lucrato venendo a Roma l’anno precedente. Si legge pure che il Giubileo fu similmente esteso a beneficio di taluni personaggi o comunità, dopo l’Anno Santo 1400, dal Predecessore Nostro Papa Bonifacio IX. Inoltre restano parecchi esempi (lasciati dai nostri Predecessori Alessandro VI, Gregorio XIII, Clemente VIII, e anche da altri meno lontani dall’età nostra) di concessioni universali per le quali furono estesi i benefici a tutto il mondo Cattolico, dopo la conclusione del Giubileo nell’Urbe.

4. Incoraggiati da simili esempi, Noi abbiamo deciso di promulgare l’estensione totale del Giubileo a favore di tutti i fedeli di Cristo viventi in ogni luogo della terra. E siccome in altri tempi si era soliti applicare il seguente criterio: si spediva cioè ad ogni Vescovo che invocava tale estensione una Lettera Apostolica in forma di Breve, con la quale il Giubileo dell’Anno Santo veniva esteso soltanto alla Città e alla Diocesi del postulante stesso; e siccome accadeva facilmente che alcuni, o inesperti in materia o poco inclini alla riflessione, trascurassero la diffusione di tale Lettera (malgrado la si spedisse solitamente a tutti, senza alcun aggravio di spesa) e quindi molte Città e Diocesi rimanevano prive di un così grande beneficio spirituale, Noi abbiamo giudicato che fosse meglio estendere con una unica generale Costituzione l’Indulgenza del Giubileo Universale, con gli altri privilegi e benefici indicati dalla stessa Costituzione, a tutta la Chiesa per quanto è grande; e affinché la facoltà di procurarsi un tale Tesoro sia resa comune a tutti coloro che giustamente lo richiedono, da parte vostra, Venerabili Fratelli, o dei Vostri incaricati d’affari nell’Urbe, non vi sia più alcuna difficoltà nella diffusione della Lettera particolare di cui si è detto sopra.

5. Parecchie Costituzioni o Lettere Apostoliche abbiamo emanato in occasione del Giubileo dell’Anno Santo. La prima Costituzione, che comincia con Peregrinantes, rivolta a tutti i figli della Chiesa Cattolica, contiene l’indizione del Giubileo Universale da celebrare nell’Urbe, nell’Anno Santo recentemente trascorso.

In un’altra, l’inizio della quale è Cum Nos Nuper, rispettando l’usanza dei Nostri Predecessori, abbiamo stabilito quali Indulgenze e quali Facoltà nello stesso Anno Santo rimanessero sospese e quali rimanessero in vigore.

In seguito, abbiamo inviato una Lettera Enciclica a tutti i Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, che inizia con le parole Apostolica Constitutio; in essa abbiamo proposto i mezzi con cui ciascuno deve prepararsi per ottenere l’Indulgenza del Giubileo. Poi abbiamo emanato un’altra Costituzione che comincia con Convocatis, nella quale Noi abbiamo esposto chiaramente le facoltà che intendevamo concedere durante l’Anno Santo, sia ai Penitenzieri da assegnare alle Basiliche e alle Chiese di Roma, sia ai Confessori che il Cardinale di Santa Romana Chiesa, Nostro Vicario in Roma, vorrà designare; per questo motivo parecchie Costituzioni edite in altri tempi su tali argomenti furono recentemente abrogate. Sono state aggiunte altresì alcune prescrizioni tassative per coloro che abbiamo sopra nominato, allo scopo di fare buon uso delle facoltà loro concesse. Poscia, nel consultare (non senza lungo e oneroso impegno) le opere dei Teologi dette “Morali”, abbiamo appreso le innumerevoli controversie che da loro sono variamente affrontate, sia circa l’uso delle facoltà concesse ai Penitenzieri designati per l’Anno Santo, sia sul modo migliore di lucrare l’Indulgenza; ci siamo così resi conto che nella trattazione di tali questioni, quei Teologi battono strade del tutto diverse e perciò abbiamo pensato che valesse la pena scrivere un’altra lettera ai predetti Penitenzieri designati in Roma e ai Confessori nominati dal Cardinale Vicario, la quale è uscita in italiano e comincia Fra le fatiche e che ora è stata forse tradotta in latino. [Vedi: Inter praeteritos, 3 dicembre 1749]. In essa ho dimostrato che buona parte delle difficoltà che in altri tempi sorsero, erano state previste da Noi e subito superate con le appropriate parole usate nelle Nostre Costituzioni promulgate fino a quel giorno; e poiché si trattava di questioni che dipendevano unicamente dalla Nostra volontà, non rinunciammo a manifestarla apertamente e a rimuovere ogni motivo di dubbio, indicando anche l’efficacia delle ragioni su cui si fondano i singoli nostri provvedimenti. Inoltre Ci sovvenne (e ci siamo resi conto che a ciò hanno saggiamente pensato anche i Nostri Predecessori) che molti sarebbero volentieri venuti a Roma per ottenere il Giubileo durante l’Anno Santo se la loro particolare condizione o qualche altro motivo di forza maggiore non avesse impedito loro questo pellegrinaggio; in tale stato si trovano le Monache, le Oblate e le altre Vergini e Donne che vivono nei Monasteri e nelle Case Religiose; e inoltre gli Anacoreti, gli Eremiti, gli Ammalati, i vecchi e quelli che sono ristretti in carcere: a tutti costoro, per non defraudarli del compimento dei loro pii desideri, Noi provvedemmo opportunamente con l’altra Nostra Costituzione suddetta che comincia Paterna Charitas.

6. Infine rimaneva solo questo. Il Giubileo dell’Anno Santo, decretato recentemente in Roma per il trascorso anno 1750, era stato esteso con liberale generosità Apostolica anche a tutti i Cristiani che non avevano potuto accedere all’Urbe nell’anno precedente e che non potevano uscire dai confini delle loro Regioni. Ora, a ciò è stato da Noi provveduto con la recente Costituzione Benedictus Deus, alla quale abbiamo ritenuto opportuno aggiungere anche questa Nostra Lettera Enciclica diretta a Voi, Venerabili Fratelli.

7. In tale Costituzione dunque si prescrivono le opere che ciascuno deve compiere per conseguire l’Indulgenza; si determina il tempo entro il quale si debbono compiere le opere stesse; si enunciano le facoltà che si attribuiscono ai Confessori affinché possano assolvere i Fedeli che si dichiarano nella Confessione sacramentale, rimettendo tutti i peccati, anche i più gravi ed enormi riservati agli Ordinari dei luoghi o alla Sede Apostolica. Si affida al prudente giudizio degli Ordinari di concedere opportuni cambiamenti e riduzioni di tali opere alle persone delle loro Diocesi che in casi legittimi non abbiano potuto eseguire quelle imposte.

8. Infine, mentre estendevamo la grazia del Giubileo – che era stata concessa ai Cristiani presenti in Roma nello scorso anno – a tutto il mondo Cattolico per alcuni mesi dell’anno entrante che vengono indicati nella Bolla, Ci siamo presi cura di conservare la massima uniformità, per quanto era consentito dalle circostanze, tanto nella prescrizione degli obblighi, quanto nel concedere le facoltà di cui potranno valersi i Confessori. Ciò valga anche per quanto fu detto nella citata Lettera Enciclica che comincia Apostolica Constitutio sulla necessità della Confessione sacramentale e della Comunione e sulle prescrizioni che si devono impartire perché tali Sacramenti siano ricevuti in modo degno e fruttuoso; come pure quelle norme che si leggono nella Bolla che comincia Convocatis e nell’altra Lettera il cui principio è Fra le fatiche, sul modo di visitare le Chiese e sulle preghiere che in tali visite si debbono innalzare a Dio per ottenere il Giubileo indetto allora in Roma; tutte queste disposizioni vanno tenute presenti nella estensione dello stesso Giubileo.

Per quanto le facoltà che solitamente sono concesse ai Penitenzieri designati in Roma per l’Anno Santo non siano mai state estese, neppure durante il Giubileo, a tutti i Confessori fuori Roma, tuttavia nella Costituzione che comincia Benedictus Deus ai Confessori fuori Roma furono concesse quelle più ampie facoltà che lo scopo assegnato sembrava richiedere e che la tradizione della Sede Apostolica consentiva.

Se per la comprensione e l’applicazione di queste nascesse un dubbio su qualche punto, si potrà consultare la stessa Lettera Nostra Convocatis e l’altra in italiano Fra le fatiche; in esse si troveranno tutte le risposte a tali dubbi. Sebbene infatti nella Bolla Benedictus Deus non siano state richiamate tutte le questioni che riguardano le facoltà, tuttavia esse sono contenute nelle due Lettere predette; in questa ultima Costituzione non vi è argomento che non sia stato affrontato nelle stesse Lettere.

9. Inoltre, nella Costituzione Convocatis più volte ricordata, era stata concessa facoltà ai Penitenzieri incaricati per le Chiese di Roma di assolvere anche i Regolari di quegli Ordini nei quali vige la proibizione di confessare i propri peccati ad altri che non siano i Sacerdoti riconosciuti dal loro Ordine. Nell’altra Costituzione Paterna Charitas per cui alle Monache, alle Oblate, alle Terziarie, agli Anacoreti e ai minorati fu concesso di ottenere il Giubileo, durante l’Anno Santo, anche fuori di Roma, abbiamo autorizzato le predette Monache e le loro Novizie ad eleggersi (per adempiere alla Confessione Sacramentale che introduce ai benefici del Giubileo) qualunque Sacerdote confessore, sia secolare, sia regolare, purché “ammesso dagli Ordinari dei luoghi a udire le confessioni delle Monache”. Alle altre Oblate, poi, alle Terziarie e alle altre donne che vivono nei Monasteri o in Case religiose e pie, nonché ai carcerati, agli infermi e agli altri minorati, tanto laici che ecclesiastici, secolari o regolari di ogni Ordine, anche degni di particolare menzione, concedemmo che allo stesso scopo potessero scegliersi qualunque Confessore Secolare o Regolare di qualunque Ordine anche diverso, purché ammesso ad udire le confessioni delle persone secolari dagli Ordinari nelle “cui Città, Diocesi e Territori tali confessioni dovessero essere accolte”.

Abbiamo voluto che questo criterio fosse confermato anche nell’ultima Costituzione con la quale abbiamo esteso il Giubileo dell’Anno Santo anche alle altre parti del mondo cattolico, come si può rilevare dal paragrafo Insuper dove alle Monache e alle loro Novizie si concede la facoltà di scegliere “qualunque confessore ammesso dall’attuale Ordinario del luogo in cui si trovano i loro Monasteri, ad ascoltare le confessioni delle Monache”. E agli altri Cristiani, sia Laici, sia Ecclesiastici, Secolari o Regolari di ogni Ordine, Congregazione o Istituto, anche da specificare nominalmente, si consente che a tale scopo possano scegliere “qualunque Sacerdote Confessore, tanto Secolare che Regolare, di qualunque Ordine o Istituto anche diverso, autorizzato ugualmente dagli attuali Ordinari (nelle cui Città, Diocesi o Territori dovranno essere accolte tali confessioni) ad ascoltare le confessioni delle persone secolari”. Di poi, nel paragrafo Praesentes si deroga a qualunque legge, Costituzione e consuetudine contraria, specialmente a quelle che vietano ai Regolari di certi Ordini di confessarsi fuori dal proprio Ordine.

10. Non vi saranno certamente ignote, Venerabili Fratelli, le innumerevoli controversie che si agitano tra i Teologi morali, ora a proposito del Confessore che ciascuno può scegliere durante il Giubileo, quando una tale scelta sia consentita nella Lettera in cui è indetto lo stesso Giubileo; ora anche a proposito dell’Ordinario del luogo, il cui consenso è essenziale perché qualcuno possa essere eletto Confessore. Alcuni infatti opinarono che poteva essere eletto Confessore anche chi era stato ammesso ad udire le confessioni solo dall’Ordinario del penitente.

Altri non esitarono ad affermare che vi erano dei privilegi apostolici accordati a certe persone, in virtù dei quali quei privilegiati, purché riconosciuti da qualche Vescovo Ordinario, anche se non Ordinario di quel luogo in cui le confessioni devono essere ascoltate, tuttavia ovunque possono essere eletti Confessori. Altri, più sottilmente argomentando, dissero che l’approvazione doveva giungere dall’Ordinario del luogo nel quale sono ricevute le confessioni, ma che pure è sufficiente quella autorizzazione che il sacerdote ha ottenuto una volta da quel Vescovo preposto all’ordinaria giurisdizione in quel dato luogo, anche se quel Presule è stato rapito dalla morte o trasferito dall’Autorità Apostolica a reggere un’altra Chiesa. Tali sofistiche aberrazioni, spesso attribuite alle Congregazioni di Cardinali di questa Santa Romana Chiesa, altrettanto spesso furono respinte; né gli stessi Romani Pontefici tralasciarono di colpirle nelle loro Costituzioni Apostoliche con decreti contrari, come si può vedere nella Bolla del Nostro Predecessore di recente memoria Papa Clemente X che comincia Superna e nell’altra di Papa Innocenzo XIII di felice memoria che comincia Apostolici Ministeri i, e poi nella Nostra il cui inizio è Apostolica Indulta (stampata nel Nostro Bollario, volume I, n. C). Nelle suddette Costituzioni dei Predecessori si è introdotta la deroga a qualunque privilegio contrario, anche nel caso che sia stato concesso dopo il Concilio di Trento; nella Nostra Bolla, invero, tale deroga fu estesa a qualunque altro privilegio, anche se non citato espressamente dai suddetti Predecessori e da Noi stessi in tali Costituzioni. Ma mentre nelle premesse non si fece alcuna menzione del Giubileo Universale che allora non era in discussione, per evitare che fossero di nuovo avanzate quelle opinioni riprovate, ora invece che si può forse sostenere che tali opinioni coincidono perfettamente con la più ampia liberalità della Chiesa, la quale in tutto il mondo concede ai suoi figli il Giubileo Universale ricorrente solo ogni venticinque anni, apre tesori spirituali e desidera che siano largamente elargiti ai penitenti. Noi, nella recente Nostra Costituzione che comincia Benedictus Deus abbiamo inserito parole tali per cui tutte le opinioni contrarie devono considerarsi respinte anche durante l’attuale Giubileo; queste stesse parole, in occasione di un altro Giubileo, sia Universale, sia particolare, avranno lo stesso analogo effetto.

11. Giacché in quest’ultima Costituzione, Noi, parlando inoltre dei Confessori che le Monache e le Novizie potranno scegliersi, abbiamo permesso loro di eleggere “qualunque Confessore autorizzato a ricevere le confessioni delle Monache dall’attuale Ordinario del luogo nel quale si trovano i loro Monasteri” (parole che sono già state riportate in questa Lettera), da alcuni fu chiesto se sia lecito che le Monache in questa occasione eleggano a Confessore un Sacerdote che l’Ordinario non abbia espressamente designato per il loro Monastero, ma per qualche altro. A questo proposito Noi, constatando che se fosse un obbligo per le Monache scegliere un Confessore designato soltanto per il loro Monastero, sarebbe quasi vano il privilegio accordato loro in questa circostanza, ovviamente fummo indotti a dichiarare che era lecito alle Monache e alle loro Novizie, al fine di ottenere i benefici dell’attuale Giubileo, scegliere un Confessore approvato dall’attuale Ordinario del luogo anche per un altro Monastero o “per le Monache in generale” né mai apertamente riprovato per qualche demerito; Ci dichiariamo insomma tanto alieni da opinioni incoerenti, prive di rigore, come da quelle che inducono ad eccessiva e intollerabile severità.

12. Anche queste questioni, o Venerabili Fratelli, abbiamo ritenuto opportuno esporre a Voi con questa nostra Lettera Enciclica. Altri impegni devono essere affrontati da ciascuno di Voi nella propria Città e Diocesi. Ciascuno di Voi, cioè, deve aver cura, insistendo nelle preghiere e nell’esortazioni, che il popolo affidato alla Vostra guida sia indotto a detestare sinceramente i propri peccati, e si disponga a ottenere i benefici del Giubileo dopo essersi accostato alla Confessione Sacramentale piamente e nel modo prescritto. Certamente, se l’indizione del Giubileo avverrà nella Diocesi senza che prima si invochi con pubbliche preghiere l’aiuto della Divina Provvidenza e senza che il popolo sia indotto alla penitenza né a voce né per iscritto dal Pastore; se, dopo previ i e opportuni insegnamenti, il popolo cristiano non sarà edotto circa il modo di confessare utilmente i peccati, né sarà avvertito della utilità della Confessione generale e anche, in certi casi, della necessità di questa; se finalmente i Sacerdoti Confessori non si faranno premura di somministrare la medicina adatta alle ferite delle anime, allora temiamo assai (e non possiamo scrivere né pensare a tale eventualità senza lacrime) che la celebrazione del Giubileo interessi spiriti fatui e che nessun consistente vantaggio ne traggano i popoli. Mentre confidiamo che molti peccatori, prima immersi nelle iniquità, durante il recente Anno Santo siano usciti dal fango per l’infinita misericordia di Dio Nostro, e che molti fedeli abbiano raccolto il frutto del Sacro Giubileo; siamo ad un tempo persuasi che un tale esito debba essere soprattutto attribuito a quel celeste raggio di luce divina dal quale traemmo impulso sia a stimolare lo zelo dei singoli Vescovi, in modo che ognuno nella propria Diocesi preparasse, con i mezzi predetti, a ottenere il Giubileo coloro che si accingevano ad andare a Roma, sia anche a compiere a Roma tutti quegli atti che nell’anno precedente e nello stesso Anno Santo del Giubileo abbiamo compiuto e ci siamo preoccupati che da altri si facessero, in modo che con appropriate istruzioni e ammonimenti tutti fossero disposti a vera penitenza e a sottoporsi ad essa.

13. E non pensi nessuno di Voi, Venerabili Fratelli, che il vostro dovere sia già stato compiuto quando abbiate agito in modo che nell’anno precedente si innalzassero pubbliche preghiere o quando abbiate pronunciato o fatto pronunciare ammaestramenti, dottrina e discorsi per preparare coloro che si accingevano a venire a Roma per lucrare il Giubileo; e che non sia affatto necessario compiere di nuovo tutti quegli atti, ora che il beneficio dello stesso Giubileo viene esteso alla Città e Diocesi di ognuno di Voi. Ben diverso fu il comportamento di San Carlo Borromeo, esempio dei Vescovi e luce radiosa che, preparato dapprima e ardentemente esortato il suo popolo, con prediche, istruzioni, discorsi, ad affrontare il Sacro Pellegrinaggio a Roma; venuto egli pure a Roma, quivi offrì così insigni esempi di religiosa pietà che al solo vederli molti peccatori furono indotti a far penitenza. Tornato poi alla Sua Chiesa e ottenuta, come già abbiamo detto, dal Papa Gregorio XIII, dopo l’Anno Santo, l’estensione del Giubileo alla sua diocesi di Milano, non fu per nulla soddisfatto del suo operato nel disporre i Suoi fedeli ad affrontare il viaggio a Roma e a lucrare il beneficio del Giubileo con l’adempiere agli obblighi prescritti in Roma; ma dovendo rendere pubblica tale estensione, acceso dello stesso zelo religioso di sempre, nuovamente indisse pubbliche preghiere, rivolse discorsi al popolo, divulgò molti insegnamenti pieni di dottrina e di pietà che sono custoditi tra gli Atti della Chiesa di Milano; infine non tralasciò nessuna di quelle opere che in ogni caso ritenne utili o necessarie a indurre alla penitenza il suo popolo e a disporlo a cogliere il frutto del Giubileo.

14. Si tratta di cosa di non lieve importanza, Venerabili Fratelli. Il Tesoro della Chiesa è dato a tutti i fedeli, ai quali è dischiusa la via per conseguire l’Indulgenza plenaria; nello stesso tempo ai Ministri del Sacramento della Penitenza sono attribuite ampie facoltà di rimettere i peccati.

E sebbene questi benefici che inizialmente erano in generale concessi soltanto ogni cento anni, si concedano ora ogni 25 anni, tuttavia, come comporta la natura umana, coloro ai quali non basterà la vita per poterne di nuovo fruire, saranno ben più numerosi di coloro che, ancora superstiti dopo altri venticinque anni, potranno aspirare a riceverli. Sono prescritte azioni tali che neppure ai più fiacchi e deboli possono sembrare troppo aspre e pesanti; soprattutto se penseranno che circa due secoli prima del Pontificato di Bonifacio VIII, che al Giubileo diede il carattere di Anno Santo, si imponeva a coloro che volevano ottenere l’Indulgenza plenaria di recarsi in Palestina a combattere per riscattare quella regione dal giogo degli infedeli: “A chiunque per sola devozione, e non per acquisto di onore o di danaro, sarà partito per Gerusalemme per liberare la Chiesa di Dio, quel viaggio sarà considerato come massima Penitenza”. Sono parole del Nostro Predecessore Papa Urbano II, dette nel Concilio di Chiaromonte l’anno 1096. A proposito di tali parole il Venerabile Servo di Dio Cardinale Giuseppe Maria Tommasi, che volentieri citiamo come persona autorevole in materia, e del quale fummo un tempo colleghi nella funzione di Consultore della Congregazione di Cardinali preposta alle Indulgenze, così lasciò scritto: “Questa Indulgenza plenaria (che impone un obbligo gravoso per le spese, per i disagi, per i faticosissimi viaggi e per gli incombenti pericoli di vita, così da apparire una permuta di penitenza piuttosto che una totale remissione di essa) questa Indulgenza plenaria, dico, fu in seguito confermata dagli altri Sommi Pontefici per coloro che si recassero in Terra Santa. Né mi ricordo altra Indulgenza Plenaria fino all’inizio del secolo XIV, quando Bonifacio VIII la elargì per l’anno del Giubileo 1300”. Così si espresse quel dotto e pio Cardinale in un certo opuscolo manoscritto che forse tra poco verrà alla luce tra le altre sue opere, di cui ora si prepara un’accuratissima edizione.

15. Abbiamo ritenuto opportuno richiamare tutto ciò alla vostra mente per stimolare il vostro zelo, affinché non trascuriate nulla di quanto può indurre i popoli, affidati alla cura e alla fede vostra, a un sincero pentimento, a una completa confessione dei peccati, a un’onesta revisione della propria vita, in modo che si dispongano ad ottenere nei luoghi nati i l’Indulgenza plenaria del Giubileo, anche se nell’anno precedente non sono andati a Roma per qualunque motivo. Poniamo finalmente un termine a questa Lettera già troppo prolissa, chiedendovi e pregandovi, nel nome di Nostro Signore Gesù Cristo, di pensare spesso al rango che vi ha concesso l’Imperatore della Celeste Milizia in quella grande Legione che Egli stesso apprestò e schierò per estirpare dal mondo gli errori, per sconfiggere tutti i nemici della Sua gloria, per fondare il Regno della giustizia e della verità e per salvare le anime. Ricordatevi che questa Legione, con l’aiuto di Dio Onnipotente, ha sempre riportato luminose vittorie, ogni volta che i suoi Condottieri e Soldati combatterono con animo saldo e con la strenua virtù propria dello spirito Ecclesiastico. Un tempo le regioni della Francia furono liberate dal contagio degli Ariani per mano del solo Ilario. La Spagna, per quasi trecento anni e in modo miserando travolta dagli stessi errori, si risollevò finalmente per merito di Leandro e Isidoro. Agostino in Africa represse e infranse i tentativi dei Manichei, dei Donatisti e dei Pelagiani. Ambrogio preservò l’Italia dalla pestifera infamia delle eresie. Atanasio, Basilio, Gregorio, con le loro fatiche, coi loro scritti e a loro rischio e pericolo, conservarono la Religione Cattolica in Egitto e in Oriente da dove gli eretici, sorti in gran numero, si preparavano a corrompere tutto il mondo. Crisostomo purificò la Grecia e l’Asia dalle lordure della mala fede; e per scendere a esempi più recenti, vedete quali grandi cose ha compiuto Turribio nelle Indie, quante nelle nostre Regioni Carlo Borromeo e Francesco Saverio, quanto incremento abbiano ricevuto per merito loro e di altri uomini dotati di virtù Sacerdotale la purezza della Fede Cattolica, lo splendore della Disciplina Ecclesiastica e gl’impegni della pietà Cristiana.

Ammirando i loro esempi, siate virtuosi, mostrate l’ansia di carità pastorale che è in Voi e con gioia cogliete l’occasione, a Voi offerta, di salvare le anime dalla perdizione, di migliorare i costumi del popolo, di introdurre la consuetudine di compiere opere pie.

16. Siate certi, Venerabili Fratelli, che presso i Popoli Cristiani la forza della Divina Religione è grande, e che l’ardente devozione diffusa nei cuori dei Fedeli per virtù dello Spirito Santo, se è assecondata e alimentata in modo congruo ad opera dei Sacerdoti, e stimolata al momento opportuno, dovrà erompere in fiammate di carità. Per ispirazione di Dio ciò fu ben compreso da molti Re e Principi Cattolici che, accogliendo nell’animo i pii desideri dei loro sudditi, innalzarono a Noi sommesse preghiere perché estendessimo questo Giubileo alle province dei loro domini. Noi non rinunciammo certo ad assecondare, con grande premura, la loro volontà, dopo aver elogiato la loro insigne pietà; pertanto è vostro compito, Venerabili Fratelli, congiungere la vostra opera al loro ardore e anche ai voti Nostri e della Chiesa. Soprattutto in questo momento, mentre ognuno di Voi eleva a Dio Onnipotente, nella Sua Chiesa, pubbliche preghiere per la prosperità e la salute degli stessi Principi Cristiani, è vostro dovere promuovere con le vostre prediche, coi vostri esempi, con le vostre fatiche, la santificazione del vostro gregge affidata sempre alla vostra cura, ma ora raccomandata anche dalla loro particolare sollecitudine. Noi infine invochiamo in soccorso della vostra preziosa opera, Venerabili Fratelli, la grazia della Provvidenza Celeste, e la pace di Dio per i popoli che Voi reggete; e a Voi e ad essi, con tutto l’affetto, impartiamo l’Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, il 1° gennaio 1751, undicesimo anno del Nostro Pontificato.

BENEDETTO PP.XIV

 



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